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Commissioni Elettorali

La legge attribuisce specifiche funzioni e responsabilità in materia di tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali e precisamente:

  • la Commissione Elettorale Comunale che provvede all’aggiornamento dell’Albo degli Scrutatori ed alla loro nomina ai seggi nei giorni delle elezioni.
  • Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale, in qualità di Ufficiale Elettorale, responsabile della tenuta e dell’aggiornamento delle liste elettorali e delle liste elettorali aggiunte.
  • la Commissione Elettorale Circondariale.
  • In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario viene costituita con decreto del presidente della Corte d’Appello, dopo l’insediamento del Consiglio Provinciale, la Commissione Elettorale Circondariale.

La – è presieduta di diritto (art. 238 del D.Lgs. 19 febbraio 1999, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, che modifica gli artt. 21 e 25 del T.U. n.223/1967) dal Prefetto o suo delegato ed è composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Comune ove ha sede o da altri impiegati idonei dello stesso Comune.

Le principali competenze demandate alla C.E.Cir. sono previste dall’articolo 29 del T.U. 223/67:

  • esamina ed approva gli atti relativi alle revisioni semestrali delle liste elettorali redatti dal Resp.le dell’Ufficio Elettorale Comunale;
  • effettua sulle liste elettorali depositate nei propri Uffici le variazioni relative alla revisione dinamica delle liste;
  • decide sui ricorsi presentati avverso le determinazioni adottate dal Resp.le dell’Ufficio Elettorale Comunale. per le revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali;
  • provvede all’esame ed all’ammissione delle candidature presentate per le elezioni comunali.

Ricorsi

La normativa vigente concede ad ogni cittadino la facoltà di ricorrere alla Commissione Elettorale Circondariale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione dalle liste elettorali. Il ricorso, redatto in carta semplice, deve essere presentato alla Commissione Elettorale Circondariale nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Modulistica collegata

Ultima modifica: 23 Settembre 2020 alle 16:25
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