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Elettorato

Elettorato attivo e passivo

Formano l’elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2 del T.U. n. 223/1967.
Per essere elettore occorre:

  • essere cittadino italiano;
  • avere compiuto il 18° anno di età;
  • non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l’iscrizione nelle liste elettorali.

Formano l’elettorato passivo i candidati alle singole consultazioni, elettorali o referendarie.

Capacità elettorale

La qualità di elettore, ai sensi dell’art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l’art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del precetto costituzionale, stabilisce: “sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2”.
A tal fine è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana – disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91; si acquista per nascita, per beneficio di legge o per naturalizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica);
  • Maggiore età – stabilita al compimento del diciottesimo anno di età dalla legge 8 marzo 1975, n. 39; la maggiore età determina l’acquisto del diritto elettorale attivo ad esclusione della elezione per il Senato della Repubblica per la quale è previsto che gli elettori debbano aver compiuto il 25° anno di età;
  • Assenza di cause ostative – che precludono l’iscrizione nelle liste elettorali: vi rientrano i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che comportano l’applicazione di misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, temporanea o perpetua, etc.(art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223). Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato

Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all’estero che abbiano compiuto i 18 (per l’elezione della Camera) ed i 25 (per il Senato) anni d’età e che siano iscritti nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all’estero.
Il voto dei cittadini italiani residenti all’estero viene espresso per corrispondenza. Entro il 18° giorno precedente le elezioni, l’Ufficio consolare invia agli elettori un plico contenente il certificato elettorale, le liste dei candidati, le modalità del voto, il testo della Legge 459/2001. L’elettore deve spedire le schede votate all’Ufficio consolare 10 giorni prima la data delle elezioni.
L’Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate nel territorio nazionale.
L’elettore che intende rientrare in Italia per votare deve darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni.
L’opzione è valida per una singola consultazione elettorale o referendaria.Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall’elettore che abbia optato per l’esercizio del voto in Italia.

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Ultima modifica: 23 Settembre 2020 alle 16:24
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