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S.U.A.P.

Pratiche Telematiche Suap

A partire dal 1° novembre 2014, tutte le Pratiche da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Saluzzo, sia che si tratti di “Procedimento Automatizzato” o di “Procedimento Ordinario”, con o senza Conferenza di Servizi, rispettivamente, per l’art. 5 e 7 del D.P.R. 160/2010, dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’apposita Piattaforma, al link https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=004203&IdSU=Suap&IdPage=Hom , pena l’improcedibilità.

Per l’utilizzo della predetta Piattaforma, occorre leggere, preventivamente, le istruzioni impartite nella Sezione della relativa Home Page e, se si necessita di assistenza tecnica, bisogna contattare le competente software house Technical Design S.r.l. al n. 0171/630924.

Nonostante la complessità dei processi, l’automatizzazione delle pratiche non è più rinviabile, anche per la recente entrata in vigore del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013, in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), il quale prevede lo svolgimento del relativo Procedimento in esclusiva modalità telematica e, la Provincia, autorità competente all’adozione della predetta autorizzazione, come pure il SUAP, autorità procedente, non può più accettare modalità diverse da quelle telematiche.

ATTENZIONE: Nuove disposizioni in materia di richiesta di parere igienico sanitario ASL
La L.R. n. 3/2013 ha eliminato la previsione del preventivo parere igienico sanitario relativo agli insediamenti industriali/attività produttive di lavorazioni insalubri e ha rinviato, per quanto riguarda la disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, a quanto previsto dalla normativa statale.
La Regione Piemonte con la Circolare prot. N. 13673/DB2000 del 17/06/2014 ha chiarito che il parere Asl non è più dovuto ed è limitato ai soli casi in cui si renda necessaria una valutazione tecnico discrezionale in ordine alla conformità del progetto alle norme igienico sanitarie. Ha precisato che la valutazione della conformità del progetto alle norme igienico sanitarie non comporta discrezionalità quando sussistono riferimenti dettagliati nella normativa nazionale o regionale, nelle Norme Uni, nei regolamenti locali, nelle linee guida o nei documenti tecnici di indirizzo.
In questi casi pertanto il parere Asl deve essere sostituito da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità alle norme igienico sanitarie specifiche per la struttura in progetto. Alla luce del nuovo contesto normativo si informano le SS.LL. che:

  • l’obbligo del parere Asl, per tutte le tipologie di attività, si intende limitato ai soli casi in cui sia necessaria una valutazione tecnico discrezionale. Negli altri casi il parere asl dovrà essere sostituito da una dichiarazione del professionista abilitato che asseveri laconformità del progetto, fra l’altro, alle norme igienico sanitarie;
  • permane l’obbligo della comunicazione ai sensi dell’art. 67 D. Lgv. 81/01;
  • i Suap possono chiedere all’ASL la verifica dell’autodichiarazione del professionista in relazione ai requisiti igienico sanitari dei progetti;
  • allorquando dall’esito del controllo dell’ASL emerga la non veridicità del contenuto delladichiarazione il Suap, previa verifica circa la rilevanzapenale dei fatti, provvederà a presentare denuncia alla competente autorità giudiziaria(art. 76 DPR 445/2000);
  • per le verifiche non è dovuto il pagamento di alcun diritto sanitario (salvo interventidella Regione in materia).

Scarica il modulo per richiedere il rimborso dei diritti sanitari erroneamente versati.

Si infromano, dunque, le SS.LL. che le richieste di rilascio di parere igienico sanitario su progetti che dovrebbero essere istruiti con le procedure semplificate, verranno restitutite in quanto parere non dovuto.

Il portale di riferimento

Il portale www.impresainungiorno.gov.it costituisce il sito web di riferimento per le imprese e i soggetti da esse delegati e consente di ottenere tutte le informazioni utili per svolgere, in modalità telematica, i suddetti adempimenti, svolgendo, nel contempo, una funzione di raccordo con le infrastrutture e le reti già operative.

Il legislatore ha operato, quindi, al fine di rendere effettiva la possibilità di attivare “l’impresa in un giorno”, consentendo all’imprenditore/prestatore di servizi il più libero accesso alle attività produttive o di servizi e lo svolgimento del complesso degli adempimenti amministrativi normativamente previsti attraverso un unico interlocutore pubblico, individuato nel Suap, che gli fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nei procedimenti.

Ultima modifica: 22 Novembre 2019 alle 11:41
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