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004203
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Regolamento per il rilascio delle licenze e la vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea effettuato con autovettura (Taxi)

Tipo di documento
  • regolamento

Descrizione

1. Per servizio taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, deve intendersi l’autoservizio pubblico non di linea finalizzato al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale (l’area comprensoriale coincide con il bacino di trasporto così come definito ed individuato dalla L.R. 1/86).

Allegati

Regolamento-per-il-rilascio-delle-licenze-e-la-vigilanza-sull’esercizio-dei-servizi-pubblici-non-di-linea-effettuato-con-autovettura-Taxi

Dipende da

Commercio
Ultimo aggiornamento: 16/06/2025, 15:52

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