Descrizione
Dal 16 aprile al 14 settembre sarà consentito l'abbruciamento di materiale vegetale, ai sensi della legge regionale n. 15/2018, nei periodi di NON pericolosità per gli incendi boschivi, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi steri per ettaro.