Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla legge 241/90 e successive modificazioni, dal D.P.R. 352/1992, dallo Statuto della Città e dal codice di protezione dei dati personali Dlg 196/2003.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse personale e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Pertanto, la relativa richiesta deve essere motivata.
La sussistenza di un interesse personale e concreto del soggetto non è richiesta per l’accesso ai seguenti documenti, comunali che pertanto sono accessibili a chiunque ne faccia richiesta (senza che occorra motivare la relativa richiesta):
- deliberazioni degli organi collegiali e relativi allegati;
- contratti rogati in forma pubblica amministrativa a registrazione avvenuta;
- scritture private in cui è parte il Comune iscritte al repertorio degli atti soggetti a registrazione in termine fisso;
ordinanze;
- autorizzazioni;
- documenti e dati informativi, per i quali non sussistano ragioni di riservatezza.
Il diritto di accesso è altresì riconosciuto ad enti, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, e in tal caso si applicano le disposizioni del Regolamento Comunale..
L’interessato deve indicare con esattezza il documento oggetto dell’accesso o gli elementi utili alla sua individuazione ed indicare la propria identità e – ove occorra – i propri poteri di rappresentanza.
Qualora l’interessato richieda copia autenticata deve precisarlo espressamente nella richiesta e presentare la stessa in regola con le disposizioni in materia di bollo. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato istanza in carta semplice è ammessa la regolarizzazione successiva, mediante consegna delle marche da bollo occorrenti.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Ufficio competente; decorsi inutilmente i 30 giorni la richiesta si intende respinta.