Il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento n. 58 del 30/09/2020, ha aggiornato le zone cosiddette non metanizzate, nelle quali i cittadini hanno diritto all’acquisto di gasolio e GPL a prezzo agevolato.
La legge finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191) non ha reiterato la previsione di cui all’articolo 2,comma 13, della Legge 22/12/2008 n. 203, pertanto, il beneficio è applicabile alle sole frazioni non metanizzate appartenenti a comuni della zona climatica E, intese secondo l’articolo 4, del Decreto Legislativo n. 268/2000 come “……..porzioni edificate ……ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse”.