Tutte queste attività sono subordinate ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria dei Servizi Veterinari delle ASL territorialmente competenti.
L’autorizzazione può essere rilasciata anche a chi non sia medico, purché la struttura risulti diretta
da un medico.
I responsabili degli esercizi devono adottare tutte le cure e misure necessarie a garantire il benessere psicofisico degli animali, detenendoli nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
Per toelettatura si intende l’insieme di operazioni che mantengono pulito, ordinato e all’occorrenza ben acconciato il mantello dell’animale da compagnia.
Gli animali da compagnia sono quelli tenuti dall’uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari; sono compresi gli animali che svolgono attività utili come i cani per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità, ecc.
Si parla di "toelettatura da esposizione" quando un cane di razza da concorso cinofilo è toelettato per mettere in risalto le caratteristiche previste dallo standard della razza di appartenenza.
I responsabili delle strutture di vendita e toelettatura devono avvalersi di un medico veterinario libero professionista iscritto all’Albo, che garantisca l’assistenza veterinaria.
Il responsabile di un centro di addestramento deve fornire il curriculum degli addestratori che operano nella struttura, i quali sottoscrivono impegno a non utilizzare metodi coercitivi di addestramento o tali da esaltare l’aggressività degli animali, garantendone le condizioni di benessere ed il rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche.
Viene anche definita in questa procedura, ai fini dell’ottenimento della autorizzazione sanitaria, l’attività di detenzione ed esposizione di animali in occasione di eventi.