Comune di Saluzzo - portale istituzionale

Cittadinanza italiana

Ufficio collegato: Ufficio stato civile

E’ la prova di appartenenza allo Stato italiano e serve per avvalersi dei diritti che da essa derivano.

Il certificato di cittadinanza italiana viene rilasciato dall’Ufficio Anagrafe solo per i cittadini italiani residenti in Saluzzo.

 

Riconoscimento Cittadinanza ai Cittadini Stranieri Origine Italiana (iure sanguinis)

Secondo la legge italiana, fino al giorno in cui non avrà concretamente acquisito la residenza in Italia, la competenza esclusiva in materia di cittadinanza è del Console Italiano della nazione in cui risiede.

Pertanto, essendo questo Comune del tutto privo al momento di competenza, dovrà rivolgersi per qualsiasi genere di richiesta ed informazione al Consolato Italiano ubicato nel Suo paese di residenza. La competenza del Comune scrivente subentrerà di fatto solo dopo che avrà acquisito la residenza nel nostro Comune.

L’iscrizione anagrafica nella popolazione residente in Saluzzo è subordinata, prioritariamente, alla verifica della sussistenza della dimora abituale.

L’istanza di iscrizione anagrafica deve essere presentata al comune di dimora abituale mediante compilazione e sottoscrizione del modello ministeriale allegato alla circolare Ministero Interno n. 9 del 27 aprile 2012.

Occorre l’esibizione di un documento che attesti il titolo di occupazione legittimo dell’immobile nel quale si fissa la residenza. Si deve in sostanza dimostrare la legittimità e il titolo dell’occupazione dell’alloggio, in base alla nuova normativa (a titolo di esempio: contratto d’affitto intestato a sé stessi e al proprio nucleo familiare o aventi causa, rogito o altro documento che attesti il titolo di proprietà, comodato d’uso…)

All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

– passaporto in corso di validità

– per coloro che provengono da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen: timbro “Schengen” apposto sul documento di viaggio dall’autorità di frontiera

– per coloro che provengono da paesi che applicano l’Accordo di Schengen: copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall’ingresso

– documentazione idonea in originale debitamente legalizzata e/o apostillata, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.

A tal proposito si invita a visionare la Circolare n. K-28.1 del 08-04-1991 del Ministero dell’Interno, in cui viene elencata, in maniera chiara, l’iter da seguire e la documentazione da produrre.

Ferma restando la competenza di cui sopra in conseguenza della quale sono escluse analisi preventive, ricerche, pareri da parte dell’Ufficio di Stato Civile di Saluzzo, si precisa che:

– i documenti in questione non hanno scadenza, fatto salvo il subentro di eventuali variazioni agli “stati personali” di tutti i discendenti dell’avo dante causa di cui viene presentata documentazione (esempio decesso, divorzio, intervenuta naturalizzazione straniera) che devono essere sempre aggiornati;

– gli atti non hanno una scadenza;

– i cognomi (così come nomi, date di nascita, età errati o altre inesattezze) devono essere tutti uguali e quindi occorre rettificare gli atti e produrre anche la sentenza di rettifica in copia autentica integrale

Avvenuta l’iscrizione anagrafica, il cittadino straniero formulerà apposita istanza all’ufficio di stato civile del comune che prenderà in carico la domanda e procederà alla verifica della documentazione allegata alla stessa, ed è solo in questo momento che verrà analizzata tutta la documentazione prodotta in originale e debitamente legalizzata e/o apostillata.

La presentazione della domanda può avvenire solo previo appuntamento da parte dei cittadini effettivamente residenti, con una durata del procedimento che varia in ragione dei Consolati da interpellare e dai tempi di risposta dei medesimi, fatta salva l’eventuale interruzione dei termini conseguente all’invio della comunicazione di preavviso di rigetto utile alla presentazione di eventuale documentazione integrativa valutabile ai fini della rimozione dei motivi ostativi. Si precisa inoltre che il timbro “Schengen” o la dichiarazione di presenza rendono lo straniero regolarmente soggiornante solamente per i primi tre mesi di soggiorno in Italia.

Oltre questo termine, il cittadino straniero non è più considerato “regolarmente soggiornante” e dunque dovrà richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cittadinanza.

Qualora l’ufficiale d’anagrafe, nel corso del procedimento istruttorio che segue alla richiesta di iscrizione anagrafica, accerti la mancanza della dimora abituale, sarà adottato un provvedimento di annullamento dell’iscrizione, con il conseguente annullamento dell’atto relativo al riconoscimento della cittadinanza eventualmente intervenuto nel frattempo.

Si ricorda che la richiesta di riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis può essere inoltrata ad un qualsiasi comune italiano di residenza o alla rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale.

Descrizione del procedimento e riferimenti normativi

L’Ufficio di Stato civile del Comune di Saluzzo non effettua analisi, ricerche o quanto altro, non rilascia pareri su documentazione per richieste di riconoscimento di cittadinanza italiana ai sensi art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 [iure sanguinis] a meno che non siano presentate formalmente in carta legale (con marca da bollo da 16,00 €) da interessati che abbiano stabilito la propria residenza in Italia richiedendo l’iscrizione nell’anagrafe del comune di Saluzzo, in quanto attività irrituale, vietata dalla normativa italiana vigente e causa di appesantimento ed intralcio dei compiti di ufficio.

La documentazione da reperire è quella prescritta dalla normativa riportata al link https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinanza/circk28_1991.pdf

L’esito positivo delle verifiche finalizzate all’iscrizione anagrafica non determina in automatico l’esito favorevole dell’accertamento ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, oggetto di una valutazione più complessa e approfondita successiva alla presentazione della relativa istanza.

Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concludesse entro i primi 90 giorni dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne sia già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del D.P.R. n.394/1999) e presentarne copia all’ufficiale d’anagrafe.

 

Modalità di presentazione delle istanze

Chi può presentare l’istanza

Può presentare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis” il cittadino straniero che risiede stabilmente nel Comune di Saluzzo e al quale nessuno degli avi ha perso o rinunciato alla cittadinanza italiana.

Come deve essere presentata

L’istanza può essere presentata esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento al link

https://comune.saluzzo.cn.it/prenotazione-appuntamenti/prenotazioni-sportello-di-saluzzo/stato-civile/cittadinanze-e-atti-dallestero/

Requisiti

I requisiti necessari ed essenziali sono i seguenti:

  • essere maggiorenne;

  • essere capace di intendere e di volere;

  • essere residente nel Comune.

Modulistica

Non esiste specifica modulistica.

Documenti da produrre

  • marca da bollo del valore di 16.00 €

  • passaporto

  • estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano di nascita

  • atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente

  • atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero

  • atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente

  • atti di morte dell’avo italiano emigrato all’estero e quelli eventuali dei discendenti in linea retta

  • certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione attestante che l’avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato

    • gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti

    • qualora negli atti degli ascendenti fossero riportate indicazioni circa rettifiche alle generalità riportate negli atti stessi (nomi, cognomi, date di nascita, età errati o altre inesattezze) a seguito di procedimenti amministrativi o di sentenze giudiziali, la documentazione dovrà essere integrata da copia autentica integrale dei procedimenti di rettifica e delle sentenze giudiziali, anch’esse tradotte e legalizzate

    • la documentazione rilasciata dalle autorità straniere dovrà essere munita di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzata dalle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste da Convenzioni o accordi internazionali, ratificati dall’Italia

  • certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né il richiedente abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana

    • se il richiedente fosse a conoscenza di un’eventuale naturalizzazione di un discendente o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui andrà prodotto il certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.

Termini di conclusione del procedimento

  • il comune non garantisce che i tempi per il procedimento siano contenuti in tempi brevi, dato il coinvolgimento di altre Autorità all’estero. I tempi variano in ragione dei Consolati da interpellare e dai tempi di risposta, fatta salva la possibilità di sospensione del termine per l’acquisizione di ulteriore documentazione necessaria.

  • l’Ufficio, verificata la fondatezza della pretesa avanzata e l’idoneità della documentazione esibita, acquisisce dalla competente autorità Consolare italiana all’estero l’attestazione che né l’avo, né gli ascendenti in linea retta, né il richiedente abbiano mai rinunciato al possesso della cittadinanza italiana; quindi predispone l’attestazione di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, provvede direttamente alla trascrizione degli atti di Stato Civile relativi agli interessati, alle annotazioni ed alle connesse comunicazioni di sua competenza ai sensi della normativa vigente.

Oneri, diritti, pagamenti

Non sono previsti costi.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

 Scarica qui informativa comune di Saluzzo per jure sanguinis

Modulistica collegata

Ultima modifica: 21 Marzo 2022 alle 09:26
Non hai trovato quel che cerchi? Contattaci
torna all'inizio del contenuto