Tutti gli elettori del Comune possono esercitare il proprio diritto di voto presso i relativi seggi, per alcune categorie di persone ci sono delle previsioni specifiche:
Degenti in ospedali e case di cura
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura possono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero e, perché ciò sia possibile, devono esibire la tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e l’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero;.
Detenuti nelle case circondariali
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i detenuti presso le case circondariali possono essere ammessi a votare nel luogo di reclusione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di restrizione;
Cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea residenti in Italia
La legge 483/1994, modificata dalla legge 128/1998, consente ai cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia di esercitare il diritto di voto alle elezioni dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo.
Il cittadino straniero che intende esercitare questo diritto deve richiedere l’iscrizione in una apposita lista elettorale “aggiunta”, presentando domanda all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza, entro il novantesimo giorno dalla data della consultazione; devono essere dichiarati la cittadinanza, la volontà di esercitare il diritto di voto esclusivamente in Italia, l’indirizzo del Comune di residenza nello Stato di origine, il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine, l’assenza di provvedimenti giudiziari a carico.
La legge 6 febbraio 1996, n. 52 e il D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 in attuazione della Direttiva 94/80/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 19/1/1994 “Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza” riconosce ai cittadini dell’UE residenti in Italia il diritto di esercitare il voto per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di consigliere (escludendo la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco); per esercitare il diritto di voto occorre compilare la domanda predisposta dal Servizio Elettorale entro cinque giorni dall’affissione del manifesto di convocazione dei Comizi Elettorali.
L’iscrizione nelle liste aggiunte U.E. genera l’emissione su apposito modello, da parte dell’ufficio elettorale del Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l’elettore/ice, della tessera elettorale corrispondente che verrà consegnata con le medesime modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini stranieri che appartengono ad uno Stato extra-U.E., essendo esclusi dall’esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non possono chiedere il rilascio della tessera elettorale.
Normativa
T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante “Disciplina dell’elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali”;
T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante “Norme per la elezione della Camera dei Deputati”;
T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante “Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”,
l. 17 febbraio 1968, n. 108 recante “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”,
l. 25 maggio 1970, n. 147 recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo”;
D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, recante “Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120;