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Imposta Municipale Propria (IMU)

Ufficio collegato: Ufficio tributi

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IL 2024

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 74 del 21/12/2023 ha stabilito le aliquote per l’anno 2024.

Tali aliquote sono valide e da applicarsi anche per il municipio di Castellar.

Aliquote Saluzzo e Castellar:

  • 0,6% Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7).
  • 0,5% (*) Abitazioni locate, escluse pertinenze, a “canoni concordati” ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale.
  • 0,90% (*) Abitazioni rientranti nelle seguenti fattispecie:
    • abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze;
    • abitazioni in comproprietà concesse in comodato od uso gratuito ad uno o più dei comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze;

(*) ai sensi dell’art.14 del vigente regolamento IMU per beneficiare delle aliquote ridotte per affitti concordati, uso gratuito e comodato, i soggetti interessati devono presentare entro la prima scadenza utile di pagamento direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposite comunicazioni (scaricabile nella sezione ATTI E DOCUMENTI – ATTI- DOCUMENTI – sotto la voce TRIBUTI- Aliquote ridotte), attestanti i requisiti richiesti per ciascuna fattispecie.

La comunicazione produce i suoi effetti anche per gli anni d’imposta successivi, qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.

  • 0,90% Unità immobiliari censite nella categoria C/3 e C/4
  • 1,00% Altre unità immobiliari.
  • 1,00% Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
  • 1,00% Abitazione locate con contratti regolarmente registrati
  • 1,06% Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di cui sopra, comprese le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili
  • 0,10% Fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 0,76% Terreni agricoli
  • 1,00% Aree edificabili
  • 0,56% Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR. 24.7.1977 n. 616.
    • abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze;
    • abitazioni in comproprietà concesse in comodato od uso gratuito ad uno o più dei comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze.

Detrazione abitazione principale €. 200,00

BASE IMPONIBILE

Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.L. 211/2011, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato come segue.

Per i fabbricati, si assume a riferimento la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione rivalutata del 5% ai sensi dell’art. 3 della legge 662/1996 e moltiplicata per i coefficienti, differenziati per categorie catastali, previsti dall’art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011 come da tabella di seguito indicata.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Tipologia Categoria catastale Base imponibile
Abitazioni da A/1 a A/9, escluso A/10 Rendita catastale x1,05×160
Uffici A10 Rendita catastale x1,05×80
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni da B/1 a B/8 Rendita catastale x1,05×140
Negozi C/1 Rendita catastale x1,05×55
Box auto, garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principali C/2, C6, C/7 Rendita catastale x1,05×160
Laboratori artigiani, fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fini di lucro C/3, C/4 E C/5 Rendita catastale x1,05×140
Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri, cinema, ospedali privati, fabbricati e locali per esercizi sportivi con fini di lucro da D/1 A D/9, escluso D/5 Rendita catastale x1,05×65
Istituti di credito, cambio e assicurazione D/5 Rendita catastale x1,05×80
Fabbricati rurali strumentali D/10 Rendita catastale x1,05×60
Terreni agricoli Reddito dominicale x1,25×135
Aree fabbricabili Valore venale in comune commercio

Per le aree fabbricabili, l’imponibile è dato dal valore venale comune in commercio al 1 gennaio dell’anno d’imposizione, con riferimento alle caratteristiche dell’area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d’uso, ecc. Si veda a tal fine l’art.6 del vigente regolamento comunale.

I criteri per l’individuazione del valore venale ai fini dell’accertamento dell’Imposta Municipale Propria “IMU” risultano dall’applicazione delle precedenti deliberazioni della Giunta Comunale predisposte ai fini dell’applicazione Imposta Comunale sugli Immobili (ICI):

  • deliberazione Giunta Comunale n.70 del 15/04/2009, integrata con la deliberazione n.44 del 30/03/2011 e la deliberazione della Giunta Comunale n.97 del 16/07/2014 (valide fino al 31/12/2019).
  • deliberazione Giunta Comunale n.137 del 29/07/2020 valida dal 1/1/2020 (vedi link in basso del testo della delibera e dell’allegato A).

Si informa che a seguito dell’approvazione da parte della Regione Piemonte del nuovo Piano Regolatore, con provvedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale in data 7/06/2012, non deve più essere applicato, dal mese di giugno 2012, l’abbattimento del 15% del valore venale delle aree edificabili ai fini Imu, come previsto con la deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 15/04/2009.

I valori determinati con le deliberazioni di cui sopra non si applicano quando il valore venale in comune commercio è desumibile da atti di compravendita, donazione, successione, ecc…, se superiore.

Per le aree fabbricabili utilizzate da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli l’imponibile è determinato come per i terreni agricoli.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

  1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
  2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per usufruire della riduzione per inagibilità o inabilità i contribuenti dovranno presentare entro la prima scadenza utile di pagamento direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche,apposita dichiarazione (scaricabile nella sezione ATTI E DOCUMENTI – ATTI- DOCUMENTI – sotto la voce TRIBUTI), attestante le condizioni di inagibilità previste dall’art.6 bis del vigente regolamento comunale.

COMODATO D’USO (art. 1 comma 10 L. 208/2015)

La legge n. 208/2015 all’art. 1 comma 10 ha previsto a partire dall’anno 2016 la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati in categoria A, ad esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli), qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. il soggetto passivo: possiede in Italia solo l’immobile concesso in comodato ed essere residente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato oppure possiede al massimo due abitazioni in Italia, entrambe nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato ossia una abitazione principale del comodante, purché non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed una abitazione concessa in comodato;
  2. utilizzo a titolo di abitazione principale da parte del comodatario, con residenza anagrafica;
  3. il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

L’agevolazione viene estesa anche alle pertinenze concesse in comodato unitamente all’abitazione, C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto. Ai fini del calcolo, il mese durante il quale il possesso dell’immobile in comodato si è protratto per almeno 15 giorni dalla data della stipula è computato per intero.

Il contratto di comodato può essere redatto in forma scritta o verbale. Per beneficiare dell’agevolazione, il contratto di comodato deve essere registrato entro 20 giorni dalla stipula dello stesso. I contratti verbali già in essere alla data del 1° gennaio 2016, possono essere registrati in qualunque momento ed avere valore retroattivo. La registrazione tardiva del contratto comporta l’applicazione di sanzioni nella misura stabilita dall’Agenzia delle Entrate.

Per avvalersi della presente agevolazione, il contribuente deve attestare il possesso dei suddetti requisiti presentando la dichiarazione IMU entro il termine previsto dalla legge. La dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano situazioni modificative ai fini dell’imposta.

LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO (art. 1 comma 53 L. 208/2015)

Unità abitativa concessa in locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n° 431 alle condizioni stabilite dagli accordi territoriali in vigore.

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all’art. 1 comma 53 ha stabilito che, per le locazioni a canone concordato, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.

Si rammenta che per gli immobili locati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L. 431/98 è necessario che l’inquilino adibisca l’immobile ad abitazione principale pertanto l’aliquota ridotta dell’IMU si applica a partire dalla data di decorrenza del contratto di locazione, solo a condizione che il locatario trasferisca contestualmente la propria residenza nell’immobile locato. In tutti gli altri casi, l’applicazione dell’aliquota agevolata si applica soltanto dalla data di trasferimento di residenza come dalle risultanze anagrafiche.

ESENZIONI

Sono esenti:

  • le abitazioni principali e le pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13, comma 8, del D.L. n.201 del 2011;
  • dal 1/1/2016 i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli agricoli professionali.
  • l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di propiretà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE – DETRAZIONI

L’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 prevede che, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (esclusivamente categoria A1, A8, A9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

È considerata abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l‘abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Il regime agevolato previsto per l’abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze, l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 prevede che “per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cioè una cantina o un solaio o un magazzino), C/6 (cioè un’autorimessa) e C/7 (cioè un posto auto o tettoia), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

Si precisa che ai predetti fini, occorre tener conto sia della pertinenza che risulti autonomamente accatastata, sia di quella che non abbia un autonomo classamento catastale, in quanto accatastata unitamente all’abitazione principale: ad esempio, se un appartamento ha, come pertinenze, una cantina e un solaio, sia che esse siano autonomamente accatastate, sia che la loro rendita sia inglobata in quella dell’appartamento cui esse accedono, l’IMU non potrà essere pagata con modalità agevolate per entrambe, ma solo per una di esse.

In caso di più contitolari dello stesso immobile la detrazione spetta a ciascuno in parti uguali a prescindere dalla quota di ciascuno: ad esempio, in caso di coniugi comproprietari uno al 60% e l’altro al 40%, ciascuna dovrà detrarre 100 euro.

ABITAZIONI POSSEDUTE DA ANZIANO O DISABILE IN RICOVERO

Ai sensi dell’art.4 del citato regolamento comunale, in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, e relative pertinenze, considerate tali per espressa previsione legislativa (art.13 comma 10 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n.214) sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

Per beneficiare dell’equiparazione di cui sopra, gli interessati dovranno presentare al Comune, ufficio tributi, apposita comunicazione (scaricabile nella sezione ATTI E DOCUMENTI – ATTI – DOCUMENTI – sotto la voce TRIBUTI- Aliquote ridotte) secondo le modalità previste dall’art.7 del presente regolamento comprovante il ricovero permanente in istituto e la non locazione dell’abitazione.

Modulistica collegata

Regolamenti collegati

Ultima modifica: 10 Aprile 2024 alle 14:01
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