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Nascita

Ufficio collegato: Ufficio stato civile

DENUNCIA DI NASCITA FIGLI LEGITTIMI

Può essere resa da uno dei due genitori, da un procuratore speciale, da un medico o ostetrica o da qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto:

  • entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura,
  • entro dieci giorni davanti all’ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il parto o davanti all’ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza dei genitori .

DENUNCIA DI NASCITA FIGLI NATURALI

La denuncia di nascita comporta il riconoscimento, che può essere effettuato dal padre, dalla madre o da entrambi i genitori. Nel caso in cui i due genitori non siano coniugati tra loro, ma intendano riconoscere entrambi il bambino è necessaria la presenza sia del padre che della madre al momento della denuncia. I termini per la denuncia sono uguali a quelli dei figli legittimi.

Il denunciante/i deve/devono presentarsi muniti di documento valido di riconoscimento.

NORME GENERALI

“E’ vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome con un nome, nomi ridicoli o vergognosi.” (art.34 D.P.R.396/2000).
“Il nome del bambino deve corrispondere al sesso…”(art.35 D.P.R.396/2000).

DOPPIO COGNOME per i nascituri, in base alla sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza pubblicata il 28 dicembre 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del codice civile nelle parti in cui non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. La disposizione si applica anche in caso di filiazione naturale, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi i genitori ed anche in caso di adozione.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale è causa di abrogazione immediata delle norme richiamate, pertanto l’ufficiale di stato civile è tenuto ad accogliere le richieste dei genitori che, di comune accordo e al momento della nascita, intendano attribuire il cognome paterno e materno, nell’ordine dagli stessi scelto.

Modulistica collegata

Ultima modifica: 11 Maggio 2020 alle 10:23
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