La denominazione di “panificio” è riservata alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale; sono quindi aziende esercenti la produzione di generi della panificazione, con o senza esercizio di vendita al dettaglio.
Per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione deve essere individuato il responsabile dell’attività produttiva.