Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, che all’articolo 38-bis prevede semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, in via sperimentale fino al 31/12/2021 e successivamente prorogate fino al 30/12/2024.
Questa procedura si applica quindi per gli spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali quali teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche, con le seguenti caratteristiche:
- si svolgano in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno seguente;
- siano destinati ad un massimo di 2.000 spettatori;
- siano effettuati non in luoghi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
In questi casi per l’effettuazione della attività è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e quindi l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA medesima.
L’attività dovrà comunque svolgersi nel rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19.