La scuola di danza o scuola di ballo è il luogo ove i partecipanti apprendono l’arte della danza-ballo grazie all’insegnamento svolto da persone in possesso di adeguate conoscenze in materia.
Questa procedura è da utilizzare nel caso in cui la scuola sia unicamente finalizzata alla “semplice attività fisico-sportiva”, senza alcuna attività o manifestazione di pubblico spettacolo (quindi i terzi non sono ammessi ad assistere alle attività) e perciò l’attività non può essere ricondotta nell’ambito applicativo degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. che fanno riferimento all’esercizio di pubblici spettacoli e trattenimenti. In caso contrario occorre utilizzare la modulistica relativa al pubblico spettacolo.
L’attività può essere soggetta ad autorizzazione/SCIA sanitaria se è previsto dal Regolamento di igiene del Comune e/o dall’ASL territorialmente competente; pertanto, si consiglia di consultare l’eventuale Regolamento di igiene e di rivolgersi all’ASL per conoscere gli eventuali adempimenti richiesti.