Si riporta l’ Art. 110 T.U.L.P.S. :
“In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.”
Pertanto, ovunque vengano installati apparecchi da gioco di cui all’ Art. 110 T.U.L.P.S. deve essere esposta, in luogo visibile all’interno dei locali in cui gli apparecchi sono installati, la cosiddetta “Tabella dei giochi proibiti”, approvata dal Questore e vidimata dal sindaco o suo delegato.