Dal 1/1/2014, l’art.1 (commi da 641 a 668) della Legge 27 dicembre 2013 n.147 ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Pertanto a decorrere dal 01/01/2014 è soppresso il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
Per l’applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:
- Utenze domestiche
- Utenze non domestiche
DICHIARAZIONE
Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi dei seguenti presupposti:
- inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione di immobili;
- variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
- per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo famigliare;
- verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente regolamento;
- nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
- cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione.
ATTENZIONE: Se non sono intervenute modifiche, sono fatte salve le precedenti dichiarazioni già effettuate ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti.