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Valutazione ambientale Strategica (VAS)

Ufficio collegato: Ufficio urbanistica

La direttiva, definiti i principali istituti della VAS (tra i quali il principio secondo cui la VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa), demandava agli Stati membri il compito di integrare la medesima nelle specifiche procedure di elaborazione e approvazione di piani e programmi di ciascun Paese entro il 21 luglio 2004.La direttiva è stata recepita nel diritto italiano con la Parte Seconda –intitolata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)”– del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, successivamente più volte integrata.

In sintesi, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come sostituita dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4), la Valutazione Ambientale Strategica ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Nel caso di piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, deve essere effettuata qualora l’autorità competente valuti, attraverso la procedura di verifica di assoggettabilità, che possano avere impatti significativi sull’ambiente.

In Piemonte, la nuova legge urbanistica regionale ha di fatto raccordato la normativa previgente inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all’interno del testo, come di seguito meglio descritto.

VARIANTI PARZIALI

All’art. 3 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. si riporta: “Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi alternative e alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano.”
Ai sensi del comma 8 dell’art. 17: “le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.”, fatto salvo che non vi siano le condizioni per l’esclusione dal processo di valutazione di cui al comma 9 che testualmente recita:

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all’esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell’area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

Si rammenta inoltre che: “Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l’autorità competente alla VAS è individuata nell’amministrazione preposta all’approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente […] in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale”[1].
A tal fine con Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 11/08/2009 è stato all’uopo istituito l’Organo Tecnico Comunale.
[1] Art. 3 commi 3 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.

STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI

Con la Legge Regionale n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i., sono state apportate variazioni allo specifico art.43 (Piano Esecutivo Convenzionato e Piano di Recupero di libera iniziativa) della L.R. 56/77 che prevedono che i Piani Esecutivi o di Recupero vengano sottoposti alla procedura di cui all’art. 40, comma 7, della medesima legge, ossia alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
– quest’ultima come meglio riportato nella nota dell’ANCE del 14 Ottobre 2013 in riferimento alla recente giurisprudenza: “può essere definita non tanto come una valutazione in senso stretto, da applicare ai piani e ai programmi in maniera meccanica, ma uno strumento che accompagna l’iter procedimentale avviato per l’approvazione degli stessi, in ogni fase, fino alla completa realizzazione.

A tale scopo, il legislatore ha previsto che il procedimento di VAS avvenga contestualmente alla fase di avvio del processo di formazione del piano o del programma, tanto che l’eventuale sua omissione costituisce vizio di legittimità, comportante l’annullamento dell’atto finale di approvazione del piano o del programma

  • in relazione a tale adempimento il proponente il Piano deve pertanto presentare al Comune di Saluzzo, preliminare all’attuazione della procedura di approvazione del P.E.C., il Documento Tecnico di Verifica (D.T.V.) di assoggettabilità del suddetto Piano alla V.A.S.;
  • il Comune, in qualità di Amministrazione competente alla V.A.S., darà quindi avvio alla fase di “Verifica preliminare” della necessità o meno di assoggettare ad essa il Piano in argomento, trasmettendo a mezzo dei propri Uffici il predetto Documento ai soggetti competenti in materia ambientale (es. Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, ARPA, ASL etc.), invitandoli a fornire il proprio contributo;
Ultima modifica: 22 Novembre 2019 alle 12:15
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