I prodotti fitosanitari sono quei prodotti, di sintesi o naturali, che vengono utilizzati per combattere le principali avversità delle piante (malattie infettive, fisiopatie, parassiti, piante infestanti, ecc.).
Per il commercio, la vendita di questi prodotti è necessario possedere una autorizzazione specifica. Il rilascio dell’autorizzazione è di competenza del Sindaco del comune presso cui viene svolta l’attività, previa acquisizione del parere positivo del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione della ASL sulla idoneità dei locali e condizionato dal rilascio del certificato di abilitazione alla vendita in capo a chi è responsabile della gestione dei locali di vendita.
I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti e venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari; quelli classificati molto tossici, tossici o nocivi, devono essere conservati in appositi locali o armadi, da tenere chiusi a chiave. E’ vietata la vendita sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.
Sono da tenere appositi di registri di carico e scarico dei prodotti, con adeguate annotazioni come definito dalle specifiche leggi in materia.
N.B.: per le vicende giuridico-amministrative (es. variazioni societarie, ecc.) non presenti in questa procedura, fare riferimento alla modulistica relativa alla tipologia distributiva attraverso la quale si esercita (es. vicinato, media struttura di vendita, ecc.).