Richiesta di notificazione
Per ottenere la notificazione di un atto, il soggetto richiedente provvede ad inviarlo all’ufficio messi/notifiche tempestivamente.
Al fine di garantire all’ufficio una efficace programmazione del lavoro gli atti da notificarsi devono essere trasmessi unitamente ad una nota in cui siano indicati:
- il destinatario/i destinatari dell’atto/per le società il legale rappresentante;
- gli estremi dell’atto da notificare;
- il numero di copie dell’atto trasmesse;
- l’eventuale termine di notifica in caso di scadenza.
Il Comune di Saluzzo, in applicazione dell’articolo 10, comma primo, della legge 03/08/1999 n. 265 e successive integrazioni e modifiche, provvede alla notifica di atti per conto di altre pubbliche amministrazioni utilizzando i propri messi comunali solo in seguito a richiesta motivata da parte delle stesse pubbliche amministrazioni subordinatamente all’impossibilità, dalle medesime debitamente formalizzata, di utilizzo del servizio postale o di altra forma di notificazione.
La notifica degli atti della amministrazione finanziaria indicati dall’articolo 14 della legge 20/11/1982 n. 890 e successive integrazioni e modifiche, può essere effettuata mediante il servizio postale, come previsto al comma secondo della predetta norma.
Di norma, salvo che non venga richiesta la notifica d’urgenza, i Messi comunali provvedono alle notifiche entro i quindici giorni lavorativi successivi all’arrivo degli atti all’ufficio.
Per l’invio massivo di atti è necessario concordare preventivamente con l’Ufficio messi/notifiche del Comune di Saluzzo le scadenze di inoltro. Per gli atti da notificare entro la scadenza del 31 dicembre dell’anno corrente occorre la trasmissione con un congruo anticipo, in base anche all’organizzazione interna dell’ufficio ed il carico di lavoro pregresso, concordando eventualmente direttamente tempistiche e programmazione.