Al termine dell’esercizio finanziario viene redatto il bilancio consuntivo, che rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile, nel quale:
- con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate dall’amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della programmazione di governo, attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi;
- con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio, Conto economico e Conto del patrimonio), si procede alla misurazione a posteriori dei risultati conseguiti permettendo, in tal modo, la valutazione dell’operato della Giunta e dei dirigenti.
Il rendiconto deve fornire informazioni sui programmi e i progetti realizzati e in corso di realizzazione e sull’andamento finanziario, economico e patrimoniale dell’ente. Sotto il profilo politico-amministrativo, il rendiconto consente l’esercizio del controllo che il Consiglio dell’ente esercita sulla Giunta quale organo esecutivo, nell’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite dall’ordinamento al Consiglio.