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Componenti dei seggi elettorali

Presidenti di seggio
I seggi ordinari sono formati da un Presidente, quattro scrutatori (tre in occasione dei referendum) ed un Segretario. Il Presidente è nominato dal Presidente della Corte d’Appello ed è scelto da un apposito elenco, istituito con legge 21 marzo 1990, n. 53.
Gli scrutatori sono sorteggiati da un albo unico tenuto presso l’Ufficio Elettorale del Comune e formato ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificata, da ultimo, dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120.
Il Segretario è scelto dal Presidente, prima dell’insediamento del seggio, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art. 2, legge 21 marzo 1990, n. 53).
Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale è necessario essere inseriti nell’apposito Albo, che viene aggiornato annualmente e che è depositato presso l’Ufficio Elettorale del Comune. In questo Albo sono iscritti tutti gli elettori del Comune che hanno presentato domanda di iscrizione nel mese di ottobre e che sono in possesso dei seguenti requisiti: – età non superiore al 70° anno di età – titolo di studio: diploma di scuola media superiore e che non rientrano in alcuna delle seguenti condizioni:

  • dipendenti del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti,
  • appartenenti a Forze Armate in servizio,
  • medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti,
  • segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali,
  • candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione

(non è necessario ripetere la domanda se si è già iscritti)

Scrutatori
Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale è necessario essere inseriti nell’Albo Unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore, che viene aggiornato annualmente e che è depositato presso l’Ufficio Elettorale del Comune. Nell’Albo di Scrutatore vengono iscritti tutti gli elettori del Comune che hanno presentato domanda nel mese di novembre e che hanno assolto gli obblighi scolastici e che non rientrano in alcuna delle seguenti condizioni:

  • dipendenti del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti,
  • appartenenti a Forze Armate in servizio,
  • medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti,
  • segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali,
  • candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

(non è necessario ripetere la domanda se si è già iscritti nell’Albo)

In occasione di ogni consultazione elettorale la Commissione Elettorale Comunale, all’unanimità, procede alla nomina degli scrutatori necessari alla costituzione degli uffici elettorali presso ciascuna sezione. Inoltre procede alla formazione della graduatoria dei supplenti per la sostituzione degli scrutatori nominati che non possono partecipare alle operazioni del seggio per grave impedimento.
Le nomine vengono effettuate nel periodo compreso tra il 25mo e 20mo giorno antecedente la data della votazione e notificate, dal Sindaco, agli interessati. L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al Sindaco che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria.

Giudici Popolari
I Comuni svolgono, in rapporto alla Giustizia, compiti per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello. Le attribuzioni dei Comuni in questa materia sono regolate dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 e s.m.i. In base a questa normativa, i Comuni devono formare gli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello, nei quali devono essere iscritti, d’ufficio o su domanda, coloro che possiedono i seguenti:
requisiti per l’iscrizione nell’albo dei Giudici popolari di Corte d’Assise:

  • residenza anagrafica nel Comune
  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici
  • età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
  • titolo di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo

requisiti per l’iscrizione nell’albo dei Giudici popolari di Corte di Assise di Appello:
devono possedere gli stessi requisiti dei Giudici popolari di Corte d’Assise con eccezione del titolo di studio che deve essere di scuola media superiore di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Sono esclusi:

  • i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario
  • gli appartenenti a Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.

Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento biennale. Le domande possono essere presentate entro il mese di luglio (di ogni anno dispari)
L’ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.

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Ultima modifica: 23 Settembre 2020 alle 16:24
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