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Contributo Straordinario Varianti Urbanistiche

Ufficio collegato: Ufficio urbanistica

Il “contributo straordinario” si configura quale onere aggiuntivo rispetto agli oneri ordinari, determinato dall’Amministrazione comunale in relazione all’incremento di valore di aree e immobili in conseguenza a varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti di destinazione d’uso, è disciplinato:

4. “L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:”(omissis)

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest’ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale ed opere pubbliche.

4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.

5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.

  • A livello Regionale dalla Deliberazione della Giunta n. 22-2974 del 29 febbraio 2016 “Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Integrazione della D.C.R. n.179-4170 del 26 maggio 1977, ai sensi dell’art. 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 e s.m.i.”, che ha approvato l’integrazione, con l’Allegato “0”, delle tabelle parametriche definite con D.C.R. n. 179-4170 in data 26 maggio 1977 e s.m.i. in materia di oneri di urbanizzazione descrivendo le modalità di calcolo salvo definizione di alcuni specifici parametri;
  • A livello Comunale dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 30-11-2016 avente ad oggetto: “Istituzione del contributo straordinario ai sensi dell’art. 16 comma 4 lett. d) ter del D.P.R. 380/2001. – Determinazione dei parametri per l’applicazione in conformità alla DGR n. 22-2974 del 29-02-2016” che integra la normativa sovraordinata definendo le modalità di calcolo e l’ambito di applicazione.

Il contributo in argomento è determinato in ragione del (50%) del maggior valore generato dagli interventi in deroga o in variante al PRGC e si basa sulla differenza tra il valore di trasformazione dell’immobile a seguito della realizzazione della proposta di intervento ed il valore di trasformazione del medesimo immobile nel suo stato precedente. Con la DCC n° 59 del 30-11-2016 sono stati definiti i seguenti parametri :

  • Costo di costruzione del fabbricato (CC) “fissato dal Comune in relazione alle varie tipologie d’intervento e valutato in modo parametrico utilizzando i valori desunti dal Prezzario Regionale”;
  • Costo per rendere idonea l’area (CI) che “comprende tutte le opere di bonifica dell’area o dell’edificio, le opere di demolizione, di cantierizzazione, gli allacciamenti, le indagini archeologiche, le indagini geologiche etc.”;
  • Costo delle spese tecniche (CP) che può variare tra l’8 e il 10% del costo di costruzione del fabbricato;
  • Onere complessivo (OC) che “comprende l’utile di impresa o profitto del promotore, gli oneri finanziari e gli oneri per la commercializzazione degli immobili e può variare tra il 20% e il 30 % del valore di mercato del prodotto edilizio (VM)”

L’aggiornamento dei parametri di costo di costruzione di cui sopra, è stato previsto, con la richiamata DCC, uniformemente al comma 6 dell’art. 16 del Dpr 380/2001, analogamente agli oneri di urbanizzazione con cadenza quinquennale, da contestualizzarsi per la prima volta con l’annualità 2022, con conseguente applicazione per il predetto arco di tempo dei valori OMI riferiti al primo semestre 2016;

Ultima modifica: 22 Novembre 2019 alle 12:07
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