Comune di Saluzzo - portale istituzionale

Liste elettorali

Le liste elettorali sono elenchi nominativi dei cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi in alcuna delle cause che comportano la perdita – definitiva o temporanea – della capacità elettorale, sono iscritti nell’anagrafe delle popolazione residente nel Comune o nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.
Le liste, che devono essere tenute presso ciascun Comune, si distinguono in generali (che comprendono tutto il corpo elettorale) e sezionali (che comprendono solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione, in cui è ripartito il territorio del Comune); liste aggiunte (Trento, Bolzano, Valle d’Aosta, Parlamento Europeo, Unione Europea).
L’iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d’ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:

  • compimento del 18mo anno di età
  • emigrazione o immigrazione da altro Comune
  • perdita o riacquisto della capacità elettorale, ecc.

Liste elettorali generali

L’art. 5 del T.U. n.223/67 dispone che ogni Comune deve compilare, in ordine alfabetico e distintamente per maschi e femmine, le liste generali.
Le liste generali sono compilate in due esemplari: uno viene conservato a cura dell’ufficio elettorale comunale, mentre l’altro via depositato e conservato nell’ufficio della Commissione Elettorale Circondariale.
Nelle liste generali sono iscritti tutti gli elettori del Comune.
Le liste devono essere costantemente aggiornate sia a seguito delle revisioni approvate dalla Commissione elettorale, sia con le variazioni che possono essere apportate direttamente e che vengono comunicate alla Commissione Elettorale Circondariale.

Liste elettorali sezionali

Le liste sezionali comprendono gli elettori che abitano in una determinata zona – sezione – del Comune. Sono redatte in ordine alfabetico, distintamente per maschi e femmine.
L’attività di tenuta e di ricompilazione delle liste elettorali sezionali è compito molto delicato in quanto costituisce la base di controllo sulla quale si svolge l’intera attività di voto nel seggio elettorale.

Rilascio elenchi nominativi

L’accesso alle liste elettorali, ai sensi dell’art. 51 T.U. 223/1967 e dell’art. 177 del D.Lgs. 196/2003, è consentito per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo; studio; ricerca statistica, scientifica o storica; carattere socio-assistenziale; per il perseguimento di un interesse collettivo. La richiesta, indirizzata al Sindaco, deve essere dettagliatamente motivata.
Il modulo di domanda è disponibile presso l’ufficio Elettorale e/o scaricabile dal sito; il rilascio delle liste elettorali complete – su supporto magnetico o a mezzo mail con accesso protetto – è soggetto al costo di € 100,00, somma che dovrà essere versata anticipatamente alla Tesoreria Comunale presso la Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa

Revisione delle liste elettorali

La legge dispone che le liste elettorali devono essere continuamente aggiornate in conseguenza dei continui mutamenti delle condizioni che determinano l’iscrizione nelle liste e a questo fine sono previste apposite procedure, chiamate revisioni, che si distinguono in:

  • Semestrali
  • Dinamiche ordinarie
  • Dinamiche straordinarie

ognuna con adempimenti e tempi prestabiliti dalla normativa vigente.

Con la revisione semestrale si iscrivono coloro che compiranno il diciottesimo anno di età nel semestre successivo a quello in cui avvengono le operazioni revisionali e si cancellano coloro che sono stati eliminati dell’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata.
Con la revisione dinamica ordinaria si eseguono le iscrizioni e le cancellazioni per ogni altro motivo: con la prima tornata, che avviene nella prima decade di gennaio e luglio, si procede alle cancellazioni; con la seconda tornata, da tenersi nella terza decade degli stessi mesi, si procede alle iscrizioni e alle variazioni conseguenti a cambio di indirizzo che comportino anche cambio di sezione, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
Oltre alle revisioni dinamiche ordinarie si ricordano le revisioni dinamiche straordinarie che si svolgono nell’imminenza delle consultazioni elettorali e sono caratterizzate dalla ristrettezza dei termini per lo svolgimento dei vari adempimenti, previsti dalla legge.
Tutti i procedimenti revisionali richiedono l’intervento sia della Commissione Elettorale Comunale (dal 01/01/2002 definita Ufficiale Elettorale) che della Commissione Elettorale Circondariale.

Modulistica collegata

Ultima modifica: 23 Settembre 2020 alle 16:25
Non hai trovato quel che cerchi? Contattaci
torna all'inizio del contenuto