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Matrimonio

Ufficio collegato: Ufficio stato civile

PUBBLICAZIONI

Per sposarsi, sia con rito civile sia con rito religioso, sono necessarie le pubblicazioni di matrimonio. Le pubblicazioni devono essere richieste all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due sposi. L’atto di pubblicazione rimane affisso alla Casa Comunale per 8 giorni consecutivi e il matrimonio, decorsi 3 giorni potrà essere celebrato entro i 6 mesi successivi. Se il matrimonio non è celebrato entro 180 giorni successivi alle pubblicazioni, le stesse si considerano come non avvenute.
L’atto di affissione è da redigere in bollo (procurarsi una o due marche da bollo da € 14,62).
Si ricorda che i futuri sposi devono essere maggiorenni, devono essere muniti di documento valido di riconoscimento e di codici fiscali.
Le pubblicazioni di matrimonio si effettuano su appuntamento da concordarsi con l’Ufficiale dello Stato Civile.
I documenti necessari per le pubblicazioni vengono richiesti d’ufficio. I cittadini stranieri, invece, devono presentare il nulla osta al matrimonio (art. 116 del Codice Civile) rilasciato dai Consolati o Ambasciate straniere in Italia.

Considerata la complessità della pratica si consiglia di presentarsi all’Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo sulla data prevista per la celebrazione del matrimonio.

SEPARAZIONE O COMUNIONE DEI BENI DEI CONIUGI

Con la celebrazione del matrimonio si costituisce il regime legale di comunione dei beni patrimoniali (limitatamente agli acquisti successivi al matrimonio). Se i coniugi decidono di optare per il regime patrimoniale di separazione dei beni devono dichiararlo all’atto del matrimonio. In caso di matrimonio civile la dichiarazione riguardante il regime patrimoniale deve essere espressa al momento della richiesta di pubblicazione; in caso di matrimonio religioso la dichiarazione deve essere comunicata direttamente al Parroco. Tale scelta potrà essere successivamente cambiata con atto notarile.

CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO

Matrimonio civile

La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal Codice Civile agli articoli 106 e seguenti. Nel giorno stabilito, l’ufficiale di Stato civile (il Sindaco o un suo delegato), nella Casa Comunale, alla presenza di due testimoni, anche parenti, celebra il matrimonio.

Il giorno e l’orario vanno concordati preventivamente con l’Ufficiale di Stato Civile che provvederà a contattare il Sindaco.

Matrimonio religioso

Coloro che intendono celebrare il matrimonio religioso, secondo il culto cattolico, o uno degli altri culti riconosciuti dallo Stato italiano, devono preventivamente munirsi di richiesta di pubblicazione del parroco o equivalente ministro di culto e presentarla al momento delle pubblicazioni di matrimonio.

Modulistica collegata

Ultima modifica: 24 Settembre 2020 alle 10:12
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