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Cessione di beni a stranieri/apolidi

La dichiarazione di ospitalità dello straniero EXTRACOMUNITARIO è un adempimento derivante dall’ Art. 7 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 , che impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità ad uno “straniero od apolide”, anche se parente e anche se minore, presso la propria abitazione o presso un immobile nel quale si ha temporanea dimora, di darne comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

La dichiarazione deve essere presentata entro 48 ore.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, è tenuto a darne comunicazione scritta all’autorità locale di pubblica sicurezza.

A chi deve essere presentata

La dichiarazione va presentata al Comando di Polizia Locale.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Non sono previsti requisiti particolari.

Non sono previsti costi ma la omessa o ritardata comunicazione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
.

L'ufficio responsabile del procedimento è: Ufficio polizia
Ultima modifica: 15 Dicembre 2023 alle 14:38
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